Lo studio ha assistito una società titolare di partecipazioni in una società di capitali con sede nel Regno Unito, la quale si è vista notificare dalla Companies House un avviso di strike off.
Ma di cosa si tratta esattamente?
Lo strike off è un istituto di diritto anglosassone la cui disciplina è contenuta nel Companies Act 2006. Consiste in una procedura che si applica alle società di capitali iscritte presso la Companies House britannica (l’equivalente dell’italiano registro delle imprese) e si distingue tra voluntary e involuntary strike off. In entrambi i casi, l’esito della procedura è la cancellazione della società dalla Companies House e lo scioglimento della stessa, con la conseguente perdita della personalità giuridica e l’eventuale devoluzione dei beni della società allo Stato. Strike off e scioglimento della società non sono dunque sinonimi, ma bensì due fasi del medesimo procedimento, dove il secondo è una conseguenza del primo.
Lo strike off, si diceva, può essere volontario, e quindi oggetto di una espressa richiesta da parte di una società che intenda cancellare il proprio nome dal registro (c.d. voluntary strike off), oppure involontario, quale conseguenza dell’inerzia degli amministratori della società (c.d. involuntary strike off). È su questa seconda ipotesi che si concentrerà il presente contributo.
INVOLUNTARY STRIKE OFF
Il potere in capo alla Companies House di cancellare una società dal registro e di causarne lo scioglimento senza il consenso degli amministratori (in inglese directors) sorge quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la società non sia “in attività”. La nozione di “attività” non è definita nel Companies Act, tuttavia la stessa Companies House ha specificato le ipotesi in cui potrà aver luogo lo strike off, ossia:
- mancato ricevimento da parte dei conservatori del registro della documentazione societaria, come il bilancio e le altre scritture contabili per cui vige l’obbligo di deposito;
- la corrispondenza della Companies House indirizzata alla sede legale della società viene rispedita al mittente;
- la società non ha directors regolarmente iscritti.
Lo strike off sarà preceduto da due comunicazioni del conservatore del registro, l’una a distanza di quattordici giorni dall’altra, nelle quali verrà chiesto se la società stia esercitando la propria attività o meno. In assenza di una risposta, o in caso di risposta negativa, sarà pubblicato un avviso nella Gazzette della Companies House nel quale verrà comunicato che, decorso il termine di due mesi dalla pubblicazione dell’avviso, il nome della società sarà cancellato dal registro e la stessa verrà sciolta. In questi due mesi spetterà alla società l’onere di dimostrare le ragioni per cui la cancellazione non debba avere luogo.
Si è detto del potere di dare inizio alla procedura di strike off, ma in capo ai conservatori del registro imprese britannico vige anche un obbligo di darne impulso al verificarsi, cumulativamente, dei seguenti presupposti:
- la società è in liquidazione;
- le dichiarazioni spettanti ai liquidatori non sono state depositate per sei mesi consecutivi;
- il conservatore del registro ha ragionevoli motivi per ritenere che: (i) non vi sia alcun liquidatore in carica; oppure (i) l’attività della società sia completamente cessata.
Anche in tal caso, i conservatori notificheranno alla società (o al liquidatore, ove presente) la prossima cancellazione dal registro a due mesi dall’avviso. Decorsi i due mesi verrà pubblicato un ulteriore avviso che ne comunicherà la cancellazione e il conseguente scioglimento.
Quanto all’interesse dei terzi o alla tutela di eventuali creditori della società sottoposta alla strike off procedure, vi è da segnalare anzitutto che i conservatori del registro non hanno alcun obbligo di notificare ai creditori o ad altre terze parti l’intenzione di avviare la procedura. Inoltre, i terzi interessati non hanno formalmente alcun potere di obiezione, quale invece è previsto nella procedura di voluntary strike off. Ciononostante, possibili obiezioni potranno ugualmente essere prese in considerazione, atteso che in capo ai conservatori vi è un certo margine di discrezionalità, in particolare nella fase iniziale del procedimento.
Come già spiegato, la conseguenza ultima dello strike off è la dissoluzione dell’impresa. Tuttavia, tale effetto non pregiudica l’eventuale responsabilità degli amministratori, che potrà essere fatta valere come se la società non fosse stata sciolta. Allo stesso modo, rimane invariato il potere dei tribunali di liquidare la società anche una volta avviata la strike off procedure.
Si tratta, dunque, di un rimedio all’inattività della società nella presentazione di bilanci e rendicontazione societaria attuabile d’ufficio che, in tal senso, non trova un omologo nella disciplina italiana.
Un avvertimento ai soci di società inglesi che non ricoprono l’incarico di director o alle società che nelle stesse detengano partecipazioni: l’inerzia degli amministratori può avere conseguenze fatali per la società.
Luca Melato
Trainee
luca.melato@L2Bpartners.com