
Dato il perdurare e l’aggravarsi del conflitto in Ucraina, l’UE ha imposto ulteriori restrizioni contro la Russia
con i Regolamenti UE nn. 2022/427 2022/428 pubblicati in data 15 marzo 2022.
Mentre il primo interviene sul precedente Regolamento n. 269/2014 estendendo ulteriormente l’elenco delle persone, entità e organismi colpiti dalle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, il secondo modifica sostanzialmente il precedente Regolamento UE n. 833/2014, limitando drasticamente gli scambi commerciali con la Federazione Russa con riferimento ad una ampia gamma di beni e servizi.
Con riferimento a queste ultime, si tratta di sanzioni che impattano in maniera significativa l’import da e l’export verso la Russia, non soltanto con riferimento a settori specifici, come i prodotti siderurgici, i beni e le tecnologie c.d. dual use, gli investimenti nel settore energetico ed i servizi di rating del credito, ma anche gli scambi commerciali di natura ordinaria.
n particolare, tra gli altri, è stato introdotto un nuovo articolo 3 nonies, che vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, verso la Russia o per l’utilizzo in Russia, una vasta gamma di beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a Euro 300,00 per articolo.
Sono soggetti a tale limite di valore le seguenti categorie di prodotti:
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- cavalli;
- caviale e suoi succedanei;
- tartufi e relative preparazioni;
- vini, birre, acqueviti e distillati;
- sigari e sigarette;
- profumi di lusso, acque da toeletta e cosmetici, prodotti di bellezza e per trucco;
- pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità;
- indumenti e accessori di abbigliamento e calzatura;
- tappeti e arazzi;
- perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, gioielleria e oreficeria;
- monete e banconote non aventi corso legale;
- articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi;
- vasellame di porcellana, gres, maiolica o terraglia;
- articoli di cristallo al piombo;
- orologi e loro parti;
- articoli e attrezzature per sport ricreativi, inclusi lo sci, il golf e gli sport acquatici;
- articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote.
Vi sono poi alcune categorie merceologiche di lusso per le quali è stato stabilito un limite di valore per articolo più alto:
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- Euro 750,00, per dispositivi elettronici per uso domestico;
- Euro 1.000,00, per apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini;
- Euro 1.500,00, per strumenti musicali;
- Euro 5.000,00, per teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette;
- Euro 50.000,00, per veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone).
Al fine di rafforzare le restrizioni commerciali imposte è stato aggiornato anche il testo dell’articolo 12 che prevede espressamente che “è vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui al presente Regolamento”.
Sul punto preme ricordare che la violazione delle disposizioni restrittive di cui al Regolamento UE n. 2014/833 ha rilevanza penale nell’ordinamento italiano per effetto del Decreto Legislativo n. 221/2017, che si ritiene debba considerarsi applicabile anche alle nuove restrizioni UE entrate in vigore nel 2022.
Viorica Efros
Junior Partner
Head of the East European Desk
E: viorica.efros@l2bpartners.com