Gli effetti della Brexit sul contenzioso transfrontaliero: una decapitazione del diritto processuale uniforme?

Gli effetti della Brexit sul contenzioso transfrontaliero: una decapitazione del diritto processuale uniforme?

Gli effetti della Brexit sul contenzioso transfrontaliero: una decapitazione del diritto processuale uniforme? 960 640 l2bpartners

Come noto, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell’UE a partire dalla mezzanotte CET del 31 gennaio 2020.

Da quel momento è entrato in vigore l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (cd. accordo di recesso), il quale, tra le varie, ha introdotto uno speciale regime di perpetuatio delle regole processuali uniformi che, in sostanza, continueranno pertanto ad applicarsi a tutti i processi instaurati fino il 31 dicembre 2020.

Ma quali norme si applicano ai nuovi procedimenti? Vediamo di seguito le questioni che si pongono più di frequente nei contenziosi in materia civile e commerciale che coinvolgono gli ordinamenti italiano e inglese.

1) Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

Il Regolamento UE 1215/2012 (cd. “Bruxelles I-bis”) – che garantiva una notevole semplificazione con riferimento sia all’individuazione della competenza giurisdizionale sia al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie – dal 1° gennaio 2021 non trova più applicazione (se non, come detto, nei procedimenti avviati prima di tale data).

Per quanto riguarda la scelta pattizia del giudice competente, assume particolare rilievo la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del giudice, che vincola tutti gli stati membri dell’UE. Infatti, il 28 dicembre 2018 il Regno Unito ha manifestato il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione indipendentemente dalla sua appartenenza all’UE. Pertanto, tale Convenzione è applicabile nei rapporti fra il Regno Unito e UE (e i relativi Stati membri) dalla data del recesso inglese.

Tuttavia, si prospettano due limiti atti a ridurre significativamente la portata pratica di questa Convenzione. Il primo – che più rileva in questa sede – è di carattere temporale. Potrebbe cioè sorgere un problema per gli accordi stipulati nel periodo in cui il Regno Unito era da considerarsi contraente in quanto membro dell’UE: secondo alcuni, la nuova adesione non costituisce prosecuzione di quella precedente e pertanto la clausola sulla giurisdizione sottoscritta prima del recesso inglese sarebbe inefficace. Il secondo limite attiene, invece, all’ambito di applicazione oggettivo della stessa Convenzione dal quale sono infatti escluse numerose fattispecie (ad es. i rapporti di lavoro).

E in mancanza di scelta pattizia del giudice competente?

I giudici inglesi applicheranno il regime di common law che, pur presentando principi simili al diritto europeo, attribuisce agli stessi giudici maggiore discrezionalità sia nell’accertamento della propria competenza sia nella procedura di delibazione della sentenza straniera.

I giudici italiani, invece, applicheranno le norme di diritto internazionale processuale di cui alla Legge 31 maggio 1995 n. 218. In pratica, a livello interno, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie sarà subordinato alla sussistenza dei requisiti analiticamente indicati all’art. 64 di detta Legge (ad es. rispetto del contraddittorio e dell’ordine pubblico). Ciò implicherà una valutazione prognostica meno celere e snella rispetto a quella prevista dalla normativa comunitaria (non più vigente) per la quale, invece, il principio del riconoscimento automatico non è subordinato ad alcun requisito, ma tuttalpiù impedito dalla sussistenza di specifici motivi.

2) Notificazione di atti processuali giudiziari

La notificazione e la comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale tra Italia e Regno Unito sarà regolata dalla Convenzione dell’Aja del 1965. Infatti, sia l’Italia sia il Regno Unito hanno sottoscritto detta Convenzione.

In particolare, rispetto alla disciplina previgente dettata dal Regolamento (UE) 1393/2007, ritorna il passaggio obbligatorio per l’Autorità Centrale (designata da ogni Stato contraente) che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. Le difficoltà che dovessero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Ciò comporta un aggravio burocratico e delle tempistiche.

3) Litispendenza

Se davanti a un’autorità giurisdizionale inglese pende un procedimento al momento in cui il giudice italiano è investito di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento già promosso davanti all’autorità giurisdizionale inglese, il giudice italiano avrà la facoltà – e non più l’obbligo come avveniva ante Brexit! – di sospendere il procedimento qualora ciò sia funzionale alla corretta amministrazione della giustizia o laddove si preveda che l’autorità giurisdizionale inglese emetta una decisione che può essere riconosciuta ed eventualmente eseguita in Italia.

Non vi è alcuna chiarezza, invece, sulle norme applicabili dai giudici inglesi nel caso in cui il giudizio preveniente sia quello italiano (caso opposto a quello appena descritto). Qualche autore ha ipotizzato la riviviscenza della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e, in particolare, le norme ivi contenute sulla sospensione d’ufficio del procedimento. Tuttavia, è verosimile attendersi che i giudici inglesi utilizzeranno la più ampia discrezionalità nel valutare se sospendere o meno il procedimento incardinato presso di loro.

Alla luce di quanto sopra, la Brexit avrà l’effetto di ridimensionare notevolmente la strategia molto diffusa nelle controversie transfrontaliere di incardinare una causa in un paese al solo fine di creare la litispendenza e bloccare così l’instaurazione del contenzioso nell’altro paese (cd. “torpedo actions”).

4) Esecuzione dei lodi arbitrali

La Brexit non ha avuto alcun impatto sull’esecuzione dei lodi arbitrali poiché la materia è completamente regolata dalle norme della convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Sia l’Italia sia il Regno Unito sono firmatari di tale convenzione che pertanto si applica ai medesimi stati indipendentemente dalla loro appartenenza all’UE.

5) Diritto sostanziale applicabile

Sebbene esuli dalle questioni processualistiche qui esaminate, si segnala che il Regno Unito ha deciso di accordare l’applicazione dei Regolamenti (UE) 593/2008 e 864/2007 (rispettivamente, “Roma I” e “Roma II”) in materia di legge applicabile ai contratti e alle obbligazioni non contrattuali, consentendo pertanto di conservare nel proprio sistema di diritto internazionale privato un regime uniforme che offra certezza alle transazioni internazionali.

***

Il quadro generale che emerge è quello di maggiore incertezza e tempi più lunghi. A questo si potrebbe ovviare soltanto attraverso la sottoscrizione di un accordo bilaterale tra l’UE e il Regno Unito.

A tal proposito, il Regno Unito ha presentato una domanda di adesione indipendente alla convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 che, in sostanza, estende ai paesi terzi la disciplina del Regolamento cd. “Bruxelles I” sulla competenza internazionale e il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. Tuttavia, ad oggi, non è ancora possibile prevedere gli esiti di questa domanda dal momento che l’adesione richiede il consenso di tutte le parti contraenti (Danimarca, UE, Islanda, Norvegia, Svizzera) e che la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla ratifica.

In questa situazione di incertezza, alcuni Stati europei stanno cercando di rafforzare la loro capacità attrattiva del contenzioso internazionale nel cd. “litigation market”. In questo senso, alcuni Stati hanno già istituito, o stanno progettando di istituire, delle corti ad hoc dedicate alle questioni commerciali internazionali alle quali gli operatori economici potrebbero essere incentivati a fare ricorso. Un esempio è costituito dalla Netherlands Commercial Court, operativa ad Amsterdam già dal 1° gennaio 2019.